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Preavviso dimissioni: ecco cosa serve sapere

Bellitto Simone • 12 Aprile 2023

preavviso-dimissioniIn questo breve approfondimento ci occuperemo di fornire le informazioni più utili in merito a una fattispecie che può emergere durante i rapporti di lavoro: quella del preavviso delle dimissioni.


Secondo la definizione normativa le dimissioni rappresentano un negozio giuridico unilaterale recettizio con il quale il lavoratore esprime la volontà di cessare il rapporto di lavoro.

Si tratta di un fenomeno che, purtroppo, per motivi vari si verifica durante un rapporto di lavoro e ne determina la sua fine.

La base normativa è l’art. 2118 del Codice Civile, che stabilisce che ciascuna delle parti può recedere dal contratto di lavoro, nei termini e con le modalità in cui risulta dall’uso o dall’equità. A regolamentarle in senso stratto è la legge del 17 ottobre 2007, n. 188.

Come sono regolamentate le dimissioni in Italia?

Nell’ordinamento giuridico italiano, le dimissioni si configurano come una facoltà del lavoratore, che può essere esercitata senza alcun limite, con il solo rispetto dell’obbligo di dare il preavviso previsto dai contratti collettivi.

Le dimissioni consistono in un atto volontario del lavoratore. La volontà del dipendente non deve quindi essere viziata (ad esempio da altrui minacce o raggiri, da errore, da incapacità), pena l’annullabilità dell’atto.

L’atto ha effetto al momento in cui viene a conoscenza del datore di lavoro. Non rileva in alcun modo l’eventuale dissenso del datore. L’eventuale revoca delle dimissioni è efficace, secondo le regole generali solo se è comunicata al datore di lavoro prima che quest’ultimo abbia avuto notizia dell’atto di recesso.

Il dipendnete non ha l’obbligo di comunicarne formalmente le motivazioni: deve solo comunicarle telematicamente, a pena di inefficacia, utilizzando appositi moduli resi disponibili sul sito del Ministero del Lavoro. Il datore di lavoro deve nel mentre comunicare telematicamente la cessazione del rapporto di lavoro ai servizi competenti.

Quali sono le regole relative al prevviso delle dimissioni?

Analizziamo ora quali sono le specifiche per quanto riguarda il discorso relativo al preavviso delle dimissioni.

Per dare le dimissioni infatti è bene che il lavoratore conosca quale sia il preavviso che deve fornire al datore di lavoro.

Nel diritto del lavoro il preavviso riguarda la quasi totalità dei casi di risoluzione del rapporto di lavoro, quindi anche nel caso delle dimissioni. Il preavviso, in ogni caso, è richiesto obbligatoriamente a tutti gli assunti a tempo indeterminato o con contratto di apprendistato.

Come abbiamo anticipato si tratta di un preavviso previsto dai contratti di lavoro collettivi nazionali.

Tempistiche da rispettare

Purtroppo, per quanto riguarda le tempistiche dunque non esiste una risposta univoca dato che esso è legato ai vari CCNL.

In genere comunque il preavviso dimissioni è collegato a queste variabili:

  • tipo di contratto
  • anzianità
  • livello di qualifica
  • livello di inquadramento

Facendo qualche esempio pratico si può tenere conto in generale dei seguenti intervalli di tempo:

  • 2 anni con contratto part-time: 4 giorni di preavviso;
  • più di 2 anni con contratto part-time: 8 giorni di preavviso;
  • fino a 5 anni con contratto full-time: 8 giorni di preavviso;
  • più di 5 anni con contratto full-time: 15 giorni di preavviso.

Bisogna però sempre ricordare che per effettuare il conteggio non si parla solo di giorni lavorativi, ma vengono considerati tutti i giorni del calendario.

Mancata effettuazione del preavviso: cosa comporta?

Attenzione perché la mancata effettuazione del preavviso comporta il risarcimento di un danno, che si deve quantificare economicamente nella somma che sarebbe spettata al lavoratore per il periodo di lavoro non effettuato.

Si ricorda infine che in caso di grave inadempimento da parte del datore di lavoro, tale da non consentire la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro, l’obbligo di preavviso viene meno e il lavoratore ha diritto di recedere immediatamente (in questo casi si parla di “dimissioni per giusta causa”).

 

Fonte: articolo di Simone Bellitto
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